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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine

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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

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3 La presente ordinanza si applica ai seguenti strumenti di misurazione per la determinazione dell’intensità di dose ambientale:

a. agli apparecchi mobili di misurazione dell’intensità di dose ambientale utilizzati:

1. per la radioprotezione negli impianti nucleari,

2. nelle aree controllate secondo l’articolo 80 ORaP,

3. per il controllo delle sorgenti mobili di radiazioni utilizzate per le prove non distruttive,

4. per la verifica del rispetto dei valori limite per i colli in caso di trasporto di merci pericolose della classe 7,

5. per le prove secondo l’articolo 19 capoverso 4 dell’ordinanza del DFI del 26 aprile 20177 sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti a scopi non medici (ORim) o per l’immissione sul mercato di impianti generatori di radiazioni ionizzanti a scopi non medici,

6. per l’esenzione dall’obbligo della licenza e dalla vigilanza del materiale secondo l’articolo 105 ORaP,

7. per il controllo della situazione radiologica a seguito di un guasto o di un’emergenza da parte delle organizzazioni d’intervento NBC,

8. per la dosimetria ambientale secondo l’articolo 191 ORaP,

9. nell’ambito dell’attività di vigilanza delle autorità.

b. agli apparecchi fissi di misurazione dell’intensità di dose ambientale utilizzati per la dosimetria ambientale secondo l’articolo 191 ORaP.

4 La presente ordinanza si applica ai seguenti strumenti di misurazione per la determinazione della dose individuale:

a. a dosimetri individuali attivi utilizzati:

1. come dosimetro per specifica attività lavorativa secondo l’articolo 14 lettera a dell’ordinanza del 26 aprile 20178 sulla dosimetria,

2. come dosimetro d’allarme secondo l’articolo 14 lettera b dell’ordinanza sulla dosimetria,

3. per fornire informazioni in tempo reale sulla dose secondo l’articolo 14 lettera c dell’ordinanza sulla dosimetria,

4. per ottimizzare il comportamento secondo l’articolo 14 lettera d dell’ordinanza sulla dosimetria,

5. per consentire la sorveglianza della dose nelle donne in gravidanza secondo l’articolo 14 lettera e dell’ordinanza sulla dosimetria,

6. per avvisare e consentire la sorveglianza della dose individuale dei collaboratori delle organizzazioni d’intervento NBC durante la verifica della situazione radiologica dopo un guasto o un’emergenza.

7 RS 814.501.51

8 RS 814.501.43