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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine
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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti
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5 La presente ordinanza si applica ai seguenti strumenti di misurazione del radon:
a. agli apparecchi di misurazione del radon utilizzati da servizi di misurazione del radon riconosciuti secondo l’articolo 159 ORaP per le misurazioni del radon;
b. ai dosimetri radon utilizzati da servizi di misurazione del radon riconosciuti secondo l’articolo 159 ORaP per le misurazioni del radon;
c. agli esposimetri radon utilizzati da servizi di misurazione del radon riconosciuti secondo l’articolo 159 ORaP per le misurazioni del radon.
Art. 3 Definizioni
Le definizioni utilizzate nella presente ordinanza sono riportate nell’allegato 1.
Capitolo 2: Strumenti di misurazione utilizzati in ambito medico
Sezione 1: Dosimetri per radioterapia
Art. 4 Requisiti essenziali
I dosimetri per radioterapia devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 2 della presente ordinanza.
Art. 5 Procedura per l’immissione sul mercato
I dosimetri per radioterapia necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 2 della presente ordinanza.
Art. 6 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
I dosimetri per radioterapia devono essere sottoposti ogni quattro anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 2 della presente ordinanza, eseguita dall’Istituto federale di metrologia (METAS) o da un laboratorio di verificazione legittimato e sottoposti periodicamente a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 2 della presente ordinanza.
Sezione 2: Dosimetri per radiodiagnostica
Art. 7 Requisiti essenziali
I dosimetri per radiodiagnostica devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 3 della presente ordinanza.