Progetto posto in consultazione - OITE-UE

Consultazione 2026/47: Revisione transitoria delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari concernenti i PFAS nelle derrate alimentari e nell’acqua potabile · 2 pagine

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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord è modificata come segue:

Art. 30a

Le derrate alimentari ottenute da una miscelazione eseguita conformemente all’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso non possono essere trasportate dal territorio doganale verso gli Stati membri dell’UE e le enclavi doganali.

II

1La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2027.

2L’articolo 30a ha effetto per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore; dal giorno successivo, tutte le modifiche in essa contenute decadono.

In nome del Consiglio federale svizzero:

1 RS 916.443.11

2 RS 817.02

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