Progetto posto in consultazione - ODerr

Consultazione 2026/47: Revisione transitoria delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari concernenti i PFAS nelle derrate alimentari e nell’acqua potabile · 2 pagine

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Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

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Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:

Art. 13a Prodotto mescolato con sostanze per- e polifluoroalchiliche

1 Le derrate alimentari il cui tenore di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) supera i valori massimi autorizzati possono essere mescolate con derrate alimentari dello stesso tipo che rispettano i valori massimi, a condizione che:

a. il prodotto mescolato non superi i valori massimi di PFAS;

b. sia garantita in ogni momento la rintracciabilità fino all’azienda attiva nella produzione primaria;

c. il prodotto mescolato non possa essere trasportato verso gli Stati membri dell’UE, e

d. che rechi l’indicazione «prodotto mescolato per rispettare il tenore massimo di PFAS» al momento della consegna al consumatore.

2Chiunque intenda miscelare alimenti il cui tenore di PFAS superi i valori massimi consentiti è tenuto a notificare preventivamente la sua attività alla competente autorità cantonale di esecuzione.

Art. 36 cpv. 1 lett. k

1Chiunque consegna una derrata alimentare preimballata deve fornire le seguenti indicazioni:

1 RS 817.02

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