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Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 4 pagine

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Ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e nei rimanenti rapporti tra società del gruppo

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 19651 sull’imposta preventiva e l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 20212 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale,

in esecuzione delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare la doppia imposizione (convenzioni per evitare la doppia imposizione) e di altri trattati

internazionali aventi per oggetto l’imposizione dei dividendi (altri trattati

internazionali),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1La presente ordinanza disciplina la procedura di dichiarazione per garantire che lo sgravio fiscale dei dividendi previsto dalle convenzioni per evitare la doppia imposizione e da altri trattati internazionali sia effettuato alla fonte.

2Essa si applica allo sgravio fiscale:

a. nel caso di partecipazioni determinanti;

b. nei rimanenti rapporti tra società del gruppo.Consultazione

1 RS 642.21

2 RS 672.2

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