Progetto
Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 4 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
dei dividendi versati. L’imposta preventiva e un eventuale interesse di mora sono riscossi posticipatamente se dall’esame ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 risulta che vi è stato abuso della procedura di dichiarazione. L’AFC emana una decisione se la riscossione posticipata dell’imposta preventiva è contestata.
Sezione 3: Rimanenti rapporti tra società del gruppo
Art. 6 Definizione
Una società è compresa nei rimanenti rapporti tra società del gruppo se il suo conto annuale è integralmente o in parte consolidato nel conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti e se essa non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 2.
Art. 7 Sgravio alla fonte
La società svizzera del gruppo che versa dividendi a una società straniera del gruppo secondo l’articolo 6 può effettuare direttamente, su richiesta, lo sgravio dell’imposta preventiva previsto dalla pertinente convenzione per evitare la doppia imposizione o da un altro trattato internazionale per i casi senza partecipazione determinante.
Art. 8 Richiesta e dichiarazione all’AFC
La richiesta di autorizzazione della procedura di dichiarazione e la dichiarazione dei dividendi versati nei rimanenti rapporti tra società del gruppo di cui all’articolo 6 devono essere inoltrate all’AFC spontaneamente ed elettronicamente nei 30 giorni successivi alla scadenza dei dividendi.
Art. 9 Verifica dello sgravio fiscale da parte dell’AFC
1L’AFC verifica se la società straniera ha diritto allo sgravio conformemente alla pertinente convenzione per evitare la doppia imposizione o a un altro trattato internazionale.
2L’imposta preventiva e un eventuale interesse di mora sono riscossi posticipatamente se dall’esame risulta che vi è stato abuso della procedura di dichiarazione. L’AFC emana una decisione se la riscossione posticipata dell’imposta preventiva è contestata.
Consultazione
Sezione 4: Rimedi giuridici
Art. 10
1I ricorsi contro le decisioni dell’AFC sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
2Anche l’AFC ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.