Progetto
Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 2 pagine
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Ordinanza sull’imposta preventiva
(OIPrev)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 dicembre 19661 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 1
1Ogni società anonima, società a garanzia limitata o società in accomandita svizzera (art. 9 cpv. 1 LIP) è tenuta a consegnare spontaneamente all’AFC, nei 30 giorni successivi all’approvazione del conto annuale, il rapporto di gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto economico nonché allegato), indicando inoltre il capitale esistente alla fine dell’esercizio, la data dell’assemblea generale, l’ammontare e la scadenza della ripartizione dell’utile, e a pagare l’imposta sui redditi maturati in seguito all’approvazione del conto annuale, se:
a. dalla decisione di ripartizione dell’utile deriva una prestazione imponibile; oppure
b. dall’esercizio commerciale risulta una prestazione imponibile;
Consultazione
Art. 26a cpv. 1 e 2 Notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta per i dividendi e
le prestazioni valutabili in denaro all’interno di un gruppo
1La persona giuridica, l’investimento collettivo di capitale o l’ente pubblico ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 LIP che partecipa direttamente per almeno il 10 per cento al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa può soddisfare
1 RS 642.211
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