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Consultazione 2026/6: Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 2 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

alle sue obbligazioni fiscali mediante la notifica dei dividendi o della prestazione valutabile in denaro.

1bisSe una società contribuente di un gruppo di cui all’articolo 14a capoverso 2 che non rientra nel campo di applicazione del capoverso 1 esegue una prestazione valutabile in denaro, può soddisfare alle sue obbligazioni fiscali mediante la notifica di tale prestazione a condizione che il gruppo sia una persona giuridica, un investimento collettivo di capitale o un ente pubblico ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 LIP.

2Se la società contribuente soddisfa alle proprie obbligazioni fiscali mediante la notifica della prestazione secondo il capoverso 1 o 1bis, il beneficiario della prestazione deve ordinarle di soddisfare a tali obbligazioni senza dedurre l’imposta preventiva, mediante la notifica dei dividendi o della prestazione valutabile in denaro. La società contribuente deve presentare spontaneamente la notifica all’AFC in formato elettronico entro 30 giorni dalla scadenza dei dividendi o della prestazione valutabile in denaro, allegandola al conto annuale nel caso dei dividendi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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