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Consultazione 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modifica della legge sulle scuole svizzere all’estero · 4 pagine

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Legge sulle scuole svizzere all’estero «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 8a Delega di compiti e indennizzo dell’associazione educationsuisse

1L’UFC delega all’associazione educationsuisse i compiti connessi al ruolo di datore di lavoro mediante un contratto di prestazioni.

2L’associazione educationsuisse fattura alle scuole svizzere riconosciute le prestazioni connesse al reclutamento e all’assunzione dei docenti e dei dirigenti scolastici. 3

La Confederazione indennizza l’associazione educationsuisse per i costi non coperti dalle scuole svizzere riconosciute per l’adempimento dei compiti che le sono delegati. L’indennità è versata a forfait e ammonta al massimo al 50 per cento dei costi effettivi.

Minoranza (Chassot, Crevoisier Crelier, Fivaz Fabien, Michel Matthias, Wasserfallen Flavia)

Art. 8a cpv. 3

… ammonta al massimo al 70 per cento dei costi effettivi.

Art. 8b Previdenza professionale dei docenti e dei dirigenti scolastici assunti

dall’associazione educationsuisse

1L’associazione educationsuisse assicura i docenti e i dirigenti scolastici da essa assunti presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

2Il Consiglio federale disciplina la competenza dell’associazione educationsuisse di stendere, concludere e modificare il contratto di affiliazione a PUBLICA.

Art. 8c Vigilanza

1L’UFC vigila sull’adempimento dei compiti delegati all’associazione educationsuisse. Definisce le corrispondenti misure di gestione strategica e di controllo nel contratto di prestazioni.

2L’associazione educationsuisse rende conto all’UFC della sua gestione e contabilità. Pubblica i suoi conti e il suo rapporto di attività annuali.

Art. 8d Assunzione e assicurazione sociale dei docenti e dei dirigenti scola-

stici assunti con un contratto di lavoro locale

1In deroga all’articolo 8 le scuole svizzere riconosciute possono assumere docenti abilitati a insegnare in Svizzera e dirigenti scolastici con un contratto di lavoro locale se non è possibile un distacco oppure se il quadro normativo del Paese ospitante non ammette che siano assunti in Svizzera. L’assunzione locale necessita dell’approvazione dell’UFC.

2I docenti non abilitati a insegnare in Svizzera sono assunti con un contratto di lavoro locale.

3Le scuole svizzere riconosciute garantiscono ai docenti e ai dirigenti scolastici assunti con un contratto di lavoro locale una copertura assicurativa sociale adeguata.