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Consultazione 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modifica della legge sulle scuole svizzere all’estero · 4 pagine
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Legge sulle scuole svizzere all’estero «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 8e Trattamento dei dati personali
L’UFC e l’associazione educationsuisse possono, nella misura in cui ciò è necessario all’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, trattare e far trattare dati di persone fisiche e giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 4 e 5 della legge federale del 25 settembre 20204 sulla protezione dei dati, comunicarli e renderli accessibili in Svizzera e all’estero in particolare per:
a. valutare l’idoneità dei docenti a insegnare all’estero;
b. richiedere permessi di lavoro e di residenza per docenti e dirigenti scolastici o assisterli in queste procedure;
c. comunicare dati personali alle autorità competenti del Paese ospitante, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del conteggio o dell’adempimento degli obblighi legali in materia di previdenza sociale o fiscale;
d. tenere gli incarti necessari all’assunzione, all’assistenza, alla pianificazione dei periodi d’impiego e alla vigilanza dei docenti e dei dirigenti scolastici che lavorano per loro.
Art. 10 cpv. 1, 2 lett. c e 3
1Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa annualmente alle scuole svizzere riconosciute aiuti finanziari forfettari per le loro spese d’esercizio. Il versamento degli aiuti finanziari può essere vincolato a oneri e condizioni relativi al rispetto delle disposizioni concernenti il riconoscimento e i sussidi.
2L’ammontare degli aiuti finanziari dipende:
c. dal numero di docenti abilitati a insegnare in Svizzera e di dirigenti scolastici (calcolato in equivalenti a tempo pieno) per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi;
3Il numero di docenti abilitati a insegnare in Svizzera e di dirigenti scolastici per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi dipende dai criteri di cui al capoverso 2 lettere a e b.
Art. 19 cpv. 3
Abrogato