Progetto

Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 3 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 8d cpv. 1 lett. b

1 I gestori di rete possono trattare i dati di misurazione e di base provenienti dall’impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione per gli scopi seguenti:

b. dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre:

1. per la garanzia del rispetto delle condizioni di allacciamento di consumatori finali, produttori e gestori di impianti di stoccaggio,

2. per la fatturazione:

- della fornitura di energia,

- del corrispettivo per l’utilizzazione della rete,

- della rimunerazione per l’impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l’utilizzo della flessibilità.

Art. 18c

L’esenzione dall’obbligo di versamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete (art. 14a cpv. 1 e 3 LAEl) comprende anche i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema, la riserva di energia elettrica secondo la OREI2, il supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne3 e i costi in relazione con gli articoli 14bis, 15a e 15b LAEl.

1 RS 734.71

2 RS 734.722

3 RS 730.0

2026-... «%ASFF_YYYY_ID»