Progetto

Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 3 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sull’energia nucleare (OENu)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1bis

1bisEsso include anche la sicurezza interna ed esterna dei sistemi strumentali e dei sistemi informatici degli impianti nucleari (sicurezza informatica).

Art. 9a Requisiti in materia di protezione contro le ciberminacce

1Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro le ciberminacce.

2L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive le prescrizioni specifiche per la protezione contro le ciberminacce.

Art. 9b Concezione e attuazione di provvedimenti di sicurezza interna ed

esterna

I provvedimenti di sicurezza interna ed esterna devono essere concepiti e attuati in modo da non pregiudicarsi reciprocamente.

Art. 30 cpv. 4

4Designa un organo responsabile dell’esercizio tecnico dell’impianto nucleare, dotato delle necessarie competenze e risorse e che si assuma la responsabilità delle decisioni in materia di sicurezza interna ed esterna, compresa la sicurezza informatica.

1 RS 732.11

2026-... «%ASFF_YYYY_ID»