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Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 3 pagine
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Ordinanza sull’energia nucleare (OENu)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 1bis
1bisEsso include anche la sicurezza interna ed esterna dei sistemi strumentali e dei sistemi informatici degli impianti nucleari (sicurezza informatica).
Art. 9a Requisiti in materia di protezione contro le ciberminacce
1Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro le ciberminacce.
2L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive le prescrizioni specifiche per la protezione contro le ciberminacce.
Art. 9b Concezione e attuazione di provvedimenti di sicurezza interna ed
esterna
I provvedimenti di sicurezza interna ed esterna devono essere concepiti e attuati in modo da non pregiudicarsi reciprocamente.
Art. 30 cpv. 4
4Designa un organo responsabile dell’esercizio tecnico dell’impianto nucleare, dotato delle necessarie competenze e risorse e che si assuma la responsabilità delle decisioni in materia di sicurezza interna ed esterna, compresa la sicurezza informatica.
1 RS 732.11
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