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Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 3 pagine

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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:

Art. 30b cpv. 3, frase introduttiva, e cpv. 4

3Il tasso di rimunerazione per un impianto idroelettrico ammonta, in rapporto alla produzione supplementare annua media, al massimo a:

4La produzione supplementare annua media è calcolata secondo l’allegato 6.1 numero 4.3. Per i primi cinque anni d’esercizio, è calcolata in via provvisoria sulla base dei valori di progettazione disponibili al momento della decisione. Al termine dei primi cinque anni d’esercizio completi, è fissata in via definitiva per l’intera durata della rimunerazione sulla base della produzione supplementare annua media effettiva calcolata per tale periodo e corretta retroattivamente.

Art. 30bbiscpv. 1 lett. d e cpv. 3

1L’ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive:

d. il volume utile viene aumentato di almeno il 15 per cento e con il contenuto di tale volume utile supplementare può essere prodotta elettricità durante 30 ore a pieno carico; o

3Per gli impianti entrati nel sistema dei premi di mercato fluttuanti sulla base del capoverso 1 lettera c o e vale quanto segue:

a. cinque anni d’esercizio dopo l’ampliamento si valuta se il criterio di rilevanza è stato soddisfatto in media nel corso di questi cinque anni;

1 RS 730.03

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