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Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 3 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 36 cpv. 1

1Il titolare della licenza deve seguire l’evoluzione della scienza nel settore di competenza, in particolare le conoscenze acquisite mediante la ricerca, e verificare in quale misura da esse possano essere tratte conclusioni per la sicurezza interna ed esterna del proprio impianto.

Art. 62 lett. a

Il richiedente di un’autorizzazione di massima per un deposito in strati geologici profondi deve presentare, oltre alla documentazione relativa alla domanda di cui all’articolo 23, un rapporto con le seguenti informazioni:

a. un confronto tra le opzioni disponibili in riferimento alla sicurezza interna ed esterna del deposito pianificato;

II

L’allegato 5 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2027.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, … Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi