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Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 5 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 16
Le zone edificabili possono essere delimitate soltanto dove i valori limite dell’im- pianto giusta l’allegato 1 vengono rispettati da impianti esistenti e pianificati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio, oppure dove possono essere rispettati mediante misure di tipo pianificatorio o edile. Non vanno presi in considerazione gli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo.
II
Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2027.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
ll cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi