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Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 7 pagine
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Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati
(Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 26 agosto 19981 sul risanamento dei siti inquinati è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2
2Devono essere risanati:
a. i siti inquinati se:
1. sono all’origine di effetti che possono essere pericolosi per le per- sone, la loro salute o il loro ambiente (effetti dannosi),
2. sono all’origine di effetti che possono interferire con il benessere delle persone (effetti molesti), oppure
3. sussiste il pericolo concreto che tali effetti si verifichino.
b. i parchi giochi pubblici inquinati, se sono all’origine di effetti dannosi.
Art. 7 cpv. 3
Con l’indagine preliminare è possibile ottenere le indicazioni necessarie per la valu- tazione della necessità della sorveglianza e del risanamento (art. 8 e 8a) e valutare tali indicazioni in considerazione della minaccia per l’ambiente (stima della minaccia).
Art. 8, titolo e cpv. 1
Valutazione della necessità della sorveglianza e del risanamento a causa di effetti dannosi
1In base all’indagine preliminare, l’autorità valuta se, a causa di effetti dannosi, il sito inquinato o il parco giochi pubblico inquinato debba essere sorvegliato o risanato se-
1 RS 814.680
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