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Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 2 pagine
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Ordinanza sulla protezione delle acque
(OPAc)
Modifica del...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza federale del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificata come segue:
Art. 41c cpv. 4
4Lo spazio riservato alle acque può essere utilizzato a fini agricoli se, conformemente alle esigenze definite nell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti, è uti- lizzato sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato rivierasco, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste superfici devono essere notificate alle competenti autorità esecutive cantonali come superfici corrispondenti per la promozione della biodiver- sità. Le esigenze di utilizzazione si applicano anche all’utilizzazione di superfici al di fuori della superficie agricola utile.
Art. 41c cpv. 4bis
4bisSe, sul lato opposto al corso d’acqua, lo spazio riservato alle acque comprende una porzione che si estende solo per pochi metri al di là di un argine di protezione contro le piene, di una strada o di una via con strato portante o di una linea ferroviaria, l’au- torità può concedere deroghe alle limitazioni di utilizzazione previste ai capoversi 3 e 4 per questa parte di spazio riservato alle acque, a condizione che nessun concime e nessun prodotto fitosanitario possa finire nelle acque.
Art. 41c cpv. 4ter
4terOgni quattro anni i Cantoni presentano un rapporto all’UFAM sullo stato di defi- nizione e sull’utilizzazione a scopo agricolo dello spazio riservato alle acque.
1 RS 814.201
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