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Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 5 pagine

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Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti

(ORNI)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 23 dicembre 19991 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 lett. c

3Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile:

c. i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b; i settori di parcelle non occupati da co- struzioni sui quali sono installati impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo non sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile.

Art. 12 cpv. 4

4L’autorità provvede affinché, al momento dell’autorizzazione di nuovi luoghi a uti- lizzazione sensibile, siano rispettate le limitazioni delle emissioni degli impianti esi- stenti. Se tali limitazioni non vengono rispettate, il titolare dell’impianto è tenuto ad adottare le misure necessarie.

Art. 13 cpv. 2

Abrogato

Art. 14 cpv. 4

4Le immissioni sono rilevate come intensità del campo elettrico, densità del flusso di potenza, densità di flusso energetico, intensità del campo magnetico, densità del flusso magnetico, corrente attraverso il corpo oppure corrente di contatto per lo stato di eser- cizio dell’impianto in cui esse registrano il valore massimo.

1 RS 814.710

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