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Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 4 pagine

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Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂

(Ordinanza sul CO₂)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO₂ è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 lett. b e cpv. 3

2Per progetti e programmi che stoccano il carbonio sono rilasciati attestati se, oltre alle condizioni di cui al capoverso 1, adempiono i requisiti di cui all’allegato 19, fermo restando che:

b. uno stoccaggio geologico può avvenire, in aggiunta ai siti di stoccaggio secondo l’allegato 19 lettera d, anche in un sito di stoccaggio autorizzato dagli Stati partner.

3Per inizio della realizzazione si intende il momento in cui la persona richiedente si impegna finanziariamente in maniera determinante nei confronti di terzi o adotta provvedimenti organizzativi riferiti al programma. Per progetti volti ad aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio tramite lo stoccaggio di CO₂ in materiali inorganici o nel sottosuolo geologico, si considera, quale inizio della realizzazione, il momento convenuto nell’accordo.

Art. 5a cpv. 1 lett. bbis

1I progetti possono essere riuniti in un programma se:

bbis. per tutti i progetti con lo stesso tipo di giustificativo può essere fornita la prova che i requisiti di cui all’articolo 5 sono soddisfatti;

Art. 6 cpv. 2 lett. m

2All’organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere, in particolare, informazioni riguardanti:

1 RS 641.711

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