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Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 86 Seiten

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scegliersi l'assicuratore in base alla combinazione che piü gli convenga tra premi e offerta desiderata, l'assicurato deve disporre di informazioni sufficienti. Da un

la.to,questo puö essere considerato come una complicazione per gli assicurati che dovranno cambiare assicuratore se intendono rimanere daI loro medico di

famiglia. Dall'altro, gli assicurati sono cosi tenutt a confrontare la qualitä e i costi delle diverse offerte, iI che non puö che essere propizio per la loro evoluzione quali consumatori sempre piü informati.

Obbligo di prestazione dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

La soppressione dell'obbligo di stipulare contratti non comporta alcuna limitazione dell'obbligo di prestazione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-

sanitarie. Tutti gli assicuratori riconosciuticontinuano ad essere obbligati a rimborsare tutte le prestazioni conformemente alla legge. Per gli assicurati,

tuttavia, iI modello contrattuale concorrenziale implica che al posto dell'attuale

assicurazione di base ordinaria venga introdotta, quale modello di base, un'assicurazione che preveda una scelta limitatadei fornitoridi prestazioni. La

libera scelta del fornitore di prestazioni ë soppressa nella misura in cui neI settore

ambulatoriale gli assicurati possono scegliere unicamente tra i fornitori di

prestazioni con i quali iI loro assicuratore ha concluso una convenzione tariffale.

In tal modo, gli assicuratori possono decidere unilateralmente, rispettando

determinati crëteri, quali fornËtori di prestazioni per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie siano autorizzati per i loro assicurati. Per gti assicurati ciö significa che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie diventa meno trasparente. Affinchë gli assicurati possano usufruire della libera scelta del fornitore di prestazioni anche neI quadro del modello contrattuale concorrenziale,

gli assicuratori saranno obbligati a informare gli assicurati in maniera estremamente circostanziata in merito all'elenco aggiornato dei fornitori di

prestazioni per essi autorizzati a fornire prestazioni a carico dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Affinchë per la persona assicurata continui comunque ad esistere una certa stabilitä per quanto riguarda

l'assicuratore, quest'ultimo ë obbligato a non ridurre durante un anno cËvile l'elenco dei fornitori di prestazioni autorizzati. Affinchë nell'ambito del modello contrattuale concorrenziale gli assicurati possano in qualsiasi momento partire daI presupposto che iI loro assicuratore rimborsi effettivamente le prestazioni fornite da un determinato fornitore di prestazioni, anche quest'ultimo sarä obbligato a

comunicare agli assicurati per quali assicuratori essi sono autorizzatia fornire

prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Una possibilitä di scelta piü ampia del fornitore di prestazioni ambulatoriali andrebbe coperta da un’assicurazione complementare retta dalle regole del diritto delle assicurazioni private.

Ribadendo quanto giä detto neI suo messaggio concernente Ia prima revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie, iI Consiglio federale considera l'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni, ma anche

l'assicurazione bonus e l'assicurazione con franchigia annuale a scelta, strumenti efficaci che contribuiscono a ridurre i costi legati all'assicurazione malattie (FF

1999 690). II Consiglio federale ritienequindi che anche dopo la soppressione

dell'obbligo di stipulare contratti gli assicuratori continuino a offrire le forme assicurative speciali ai sensi dell'articolo41 capoverso 4 LAMal: e questo non da