Rapport sur les résultats
Consultation 2004/77: Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches RPT · 330 pages
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Sostegno dell’aiuto ai disabili
Il progetto è approvato da più parti. I soli Cantoni di AG e AI, nonché economiesuisse, esprimono riserve. Essi auspicano una maggiore dissociazione dei compiti in questo settore.
Contributi ai centri di formazione per specialisti delle professioni sociali
Un’ampia percentuale delle proposte concerne il finanziamento futuro delle pertinenti formazioni. Si esige in particolare che il finanziamento venga ripreso nei concetti cantonali relativi ai disabili e all’istruzione scolastica speciale oppure che le formazioni vengano disciplinate dalla Confederazione. Per quanto concerne il periodo transitorio, diversi gruppi di interessi chiedono il mantenimento delle attuali prestazioni da parte della Confederazione finché subentrerà un finanziamento cantonale o una convenzione intercantonale.
Istruzione scolastica speciale
In ambito di istruzione scolastica speciale si considera di somma importanza la collaborazione intercantonale. In questo contesto si osserva che la CIIS dovrebbe essere rielaborata in funzione dei bisogni dell’istruzione scolastica speciale con la collaborazione delle organizzazioni specializzate. Sussistono discrepanze in merito alla nuova normativa delle terapie logopediche e psicomotorie.
Prestazioni complementari
Il disegno di revisione della LPC è in genere bene accolto. In questo ambito sono state presentate diverse proposte. Un punto centrale concerne il diritto alle prestazioni complementari. Numerosi Cantoni e la Conferenza delle casse cantonali di compensazione esigono una normativa all’interno della LPC che ricopra il fabbisogno di prestazioni complementari dei figli (attuale art. 7 LPC). Inoltre la maggior parte dei Cantoni considera eccessiva la soppressione senza sostituzione del limite del diritto alle prestazioni complementari. Sono d’altra parte espresse obiezioni relativamente all’inizio e alla fine del diritto alle prestazioni complementari annuali e in merito al finanziamento delle prestazioni complementari. Sono invece di massima approvate le nuove disposizioni relative alle tasse giornaliere e al consumo del patrimonio. La definizione di asilo da parte del Consiglio federale è considerata come un’importante intromissione nelle competenze dei Cantoni.
Sussistono diverse differenze per quanto concerne le prestazioni che devono essere iscritte nella legge. Ulteriori proposte sono state presentate nel contesto del termine di richiesta del risarcimento delle spese, dei contribuiti e infine del domicilio determinante in ambito di prestazioni complementari.
Riduzione dei premi nell’assicurazione contro le malattie
La maggior parte dei Cantoni e l’UDC respingono espressamente l’introduzione di un obiettivo sociale. Per quanto concerne il calcolo del contribuito federale sono presentate diverse proposte la cui base va dalla presa in considerazione comune dell’evoluzione dei premi alla presa in considerazione della variazione effettiva dei beneficiari di riduzioni dei premi o ancora alla popolazione residente o avente diritto. Da diverse parti si chiede che i Cantoni siano sempre obbligati a fornire un determinato contributo finanziario minimo alla riduzione dei premi.
Assegni famigliari nell’agricoltura
La maggior parte dei partecipanti alla consultazione approva la nuova normativa.
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