Tableau d'évaluation

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 97 pages

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n‟ont que peu de sens (les mesures de sécurité à respecter étant peu nombreuses à la différence des classes 2 à 4. Par contre, une notification systématique des activités de classe 2 se justifie à notre avis davantage au vu de la plus grande dangerosité des microorganismes et du plus grand nombre de sécurité à prendre pour obtenir une protection efficace.

Kanton SG Bezüglich der zur Wahl vorgeschlagenen drei Optionen (vgl. Art. 8 Abs. 1 des Entwurfs) beantrage ich die Beibehaltung der Meldepflicht,

allerdings in einer administrativ gestrafften Form.

Kanton SO In den Erläuterungen schlagen Sie drei Optionen vor. Wir befürworten die Option 2, sind jedoch der Ansicht dass in der Meldung auch die

Organismentypen und die maximale Gruppe der Organismen angegeben werden sollte. Dies wurde Hinweise auf allfällige Falscheinstufungen geben und es ermöglichen, dass die Vollzugsbehörden die Klassierung im Einzelfall durch Betriebskontrollen prüfen konnte.

Kanton TG Option 3 sieht eine umfassende Meldepflicht betreffend Tätigkeiten der Klasse 1 mit gentechnisch veränderten Organismen vor. Damit würden

den Behörden umfassende Informationen zur Verfügung stehen und zudem wird dem öffentlichen Interesse im Bereich Gentechnik Rechnung getragen. Antrag 4: Diese Option wird, trotz dem erhöhten Arbeitsaufwand seitens der Bundesbehörden, als beste Option unterstützt.

Die Option 2 könnte nur unterstützt werden, wenn die Meldungsanforderungen erhöht werden: Angaben zum jeweiligen Organismus und zur Art der gentechnischen Veränderung müssten ebenfalls gemeldet werden.

Kanton TI Per quanto riguarda l‟articolo otto, la nuova Ordinanza propone tre opzioni. La prima non prevede più la notifica di progetto da parte di chi

svolge attività di classe 1. Non ricevendo più alcuna informazione riguardo a tali attività e a chi le effettua, non e più possibile per l‟autorità cantonale e federale procedere alla verifica della corretta classificazione dell‟attività nonché alle ispezioni necessarie per il controllo del

rispetto delle misure di prevenzione (a tutela degli addetti e dell‟ambiente).

La seconda opzione prevede di notificare solo il laboratorio che effettua (o può effettuare) attività di classe 1 senza però dare maggiori

ragguagli sull‟attività svolta. L‟attività può essere iniziata dal momento dell‟annuncio. Di principio concordiamo con questa versione anche se riteniamo importante, al fine della verifica della corretta classificazione, che oltre ai dati sul Laboratorio vengano comunicati anche i dati riguardanti l‟organismo che si intende utilizzare. Suggeriamo inoltre che I‟inizio dell‟attività sia assoggettato alla verifica della completezza della notifica (20 giorni, art 16 cpv. 2b), questo al fine di scongiurare la possibilità che una attività classificata in modo errato o inadeguato possa essere iniziata dopo semplice notifica al centro di biotecnologia della Confederazione. La valutazione della completezza e

plausibilitàdell‟incarto deve quindi essere una condizione necessaria prima delI‟inizio dell‟attività. La terza opzione, che per altro ricapitola la situazione odierna, va ritenuta troppo onerosa sia per chi notifica che per l‟autorità competente e priva di vantaggi sostanziali.

L‟art 8 cosi come presentato nel progetto di legge, si applica quindi solo alle attività di classe 2. Anche in questo caso però riteniamo

necessario un adeguamento. Riteniamo di fatto pericoloso potere iniziare un‟attività di classe 2 già al momento dell‟inoltro della notifica,

sostanzialmente per le stesse ragioni citate sopra per le attività di classe 1. Una volta notificata un‟attività di classe 2 si potrebbe procedere all‟esecuzione di tale attività anche se questa fosse stata classificata in modo scorretto! L‟organo di controllo cantonale si troverebbe quindi confrontato con situazioni per le quali sono da subito necessari degli interventi sanatori. Pur subordinando l‟inizio dell‟attività alla verifica della completezza e plausibilità del dossier, i tempi di attesa per l‟inizio di una tale attività si dimezzeranno rispetto alla situazione odierna.

Infatti il tempo massimo attribuito al centro di biotecnologia per la verifica della completezza del dossier nella nuova OIConf è di 20 giorni, contro i 45 giorni menzionati dall‟attuale normativa.

Kanton UR Die kantonalen Behörden erhalten so die notwendigen (minimalen) Informationen über die Tätigkeiten mit gentechnisch veränderten

Organismen der Klasse 1.