14.3 Esempio
Info IVA per settore 05 · Veicoli a motore
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2024
AFC · Info IVA settore 05 · n. 14.3 · Italiano
Un’impresa assoggettata all’IVA che opera nel settore dei prodotti farmaceutici è interessata a proporre ai suoi collaboratori del servizio esterno il modello di abbonamento veicoli flessibile offerto da NoleggioAuto SA. Si tratta di un’impresa situata sul territorio svizzero che propone abbonamenti mensili tutto compreso.
Dopo essere stata contattata, NoleggioAuto SA presenta all’impresa la seguente offerta:
berlina, cambio automatico, motore ibrido, trazione integrale.
L’offerta per un abbonamento mensile di 36 mesi comprende oltre al veicolo anche l’assicurazione casco totale, il servizio, la manutenzione, le tasse di immatricolazione nonché la pulizia profonda al momento della restituzione. Essa ammonta a 580 franchi al mese.
Le CGU prevedono un divieto di fumare all’interno del veicolo.
In termini di IVA, l’abbonamento mensile al veicolo è considerato una fornitura ai sensi dell’articolo 3 lettera d numero 3 LIVA (il cui luogo della prestazione è disciplinato dall’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b LIVA). Si tratta di una fornitura assoggettata all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero all’aliquota normale anche se l’abbonamento comprende una copertura assicurativa.
Variante 1
A complemento dell’offerta di base, NoleggioAuto SA offre una prestazione assicurativa supplementare, non inclusa nell’offerta di base, che comprende una copertura assicurativa estesa, segnatamente l’assicurazione danni da parcheggio senza franchigia e l’inclusione della colpa grave. Il costo mensile aggiuntivo per questa prestazione, fatturata separatamente al cliente, è di 70 franchi. L’importo totale dell’abbonamento mensile ammonta quindi a 650 franchi.
In termini di IVA, il supplemento mensile di 70 franchi è una prestazione assicurativa esclusa dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 18, lettera a LIVA.
Variante 2
Allo scadere dell’abbonamento veicoli, se il veicolo noleggiato presenta danni ingenti, ad esempio cerchi danneggiati o residui di fumo nel veicolo, il cliente è responsabile di riportare il veicolo allo stato originale. Le spese sostenute per riparare i danni non sono considerate una controprestazione imponibile, ma costi di ripristino del veicolo. Di conseguenza, queste spese non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera i LIVA.
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 31.10.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).