4.4 Fattura finale a restituzione del veicolo: eventuali valori maggiori o minori al termine del contratto di leasing
Info IVA per settore 05 · Veicoli a motore
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024
AFC · Info IVA settore 05 · n. 4.4 · Italiano
Indipendentemente dal motivo della restituzione – scioglimento anticipato del contratto o scadenza del contratto – di regola il veicolo va restituito al commerciante di veicoli che lo riceve per conto della società di leasing. Il commerciante verifica le condizioni del veicolo e redige il verbale di consegna in base al quale la società di leasing, all’occorrenza, fattura all’assuntore del leasing i danni causati all’oggetto o i chilometri supplementari percorsi. In seguito, il veicolo è venduto dalla società di leasing e può essere acquistato dal commerciante, dall’assuntore del leasing o da terzi.
Il verbale di consegna redatto dal commerciante di veicoli non vale come fattura emessa dal medesimo per eventuali spese di riparazione. Se il valore del veicolo restituito risulta inferiore a causa di un danno, sono possibili due procedimenti:
La società di leasing riduce il valore del veicolo restituito in base alla perdita di valore comunicata dal commerciante di veicoli.
La società di leasing fattura l’intero valore del veicolo restituito e il commerciante di veicoli emette a sua volta una fattura per le spese di riparazione. Le spese di riparazione fatturate dal commerciante di veicoli alla società di leasing sono imponibili all’aliquota normale.
Soprattutto in caso di leasing di veicoli a motore accade spesso che eventuali valori maggiori o minori non siano accreditati rispettivamente addebitati all’assuntore del leasing dalla società di leasing. Sovente il commerciante di veicoli ritira il veicolo dalla società di leasing a un determinato prezzo. La società di leasing deve imporre all’aliquota normale l’importo che fattura. Di principio, il commerciante può dedurre l’imposta precedente su questo importo.
Se il commerciante fattura a proprio nome all’assuntore del leasing un eventuale minor valore, tale controprestazione è imponibile all’aliquota normale.
La nota di credito che il commerciante emette a favore dell’assuntore del leasing per un eventuale maggior valore costituisce una componente del prezzo d’acquisto del veicolo. Di conseguenza, l’importo pagato all’assuntore del leasing può essere tenuto in considerazione per la deduzione dell’imposta precedente fittizia.
Esempi
Al termine del contratto di leasing il garage A ha l’obbligo di ritirare dalla società di leasing X il veicolo al prezzo di 10 000 franchi (incl. 8,1 % IVA). Poiché il veicolo si trova in condizioni migliori rispetto a quelle previste (valore di mercato 12 000 franchi), il garage A versa al precedente assuntore del leasing Y 2000 franchi. Oltre all’imposta fatturata dalla società di leasing, il garage A ha ora la possibilità di far valere la deduzione dell’imposta precedente fittizia sul maggior valore pagato (2000 franchi). La successiva vendita del veicolo (15 000 franchi) va interamente imposta all’aliquota normale dal garage A.
Al termine del contratto di leasing il garage A ha l’obbligo di ritirare dalla società di leasing X il veicolo al prezzo di 10 000 franchi (incl. 8,1 % IVA). Poiché il veicolo si trova in condizioni peggiori rispetto a quelle previste (valore di mercato 9000 franchi), l’assuntore del leasing Y deve versare al garage A ancora 1000 franchi. Il garage A impone questa controprestazione all’aliquota normale. La successiva vendita del veicolo (11 000 franchi) va interamente imposta all’aliquota normale dal garage A.