2.2.3.1 Principio

Info IVA per settore 08 · Albergheria e ristorazione

In vigore · Stato dal 23 marzo 2026

AFC · Info IVA settore 08 · n. 2.2.3.1 · Italiano

Per le prestazioni effettuate a titolo oneroso per il personale, l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta (art. 47 cpv. 1 OIVA). Le prestazioni al personale che devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo oneroso. In questi casi, l’IVA va calcolata sull’importo determinante per le imposte dirette. Le prestazioni che non devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo gratuito; per tali prestazioni si presume un motivo imprenditoriale (art. 47 cpv. 2 e 3 OIVA).

È irrilevante che si tratti o no di persone strettamente vincolate (art. 47 cpv. 5 OIVA).

Se il personale usufruisce di vitto gratuito, il corrispondente valore va dichiarato in base agli importi forfetari elencati nel promemoria N2/2007 (→ cifra 15; disponibile sul sito Internet dell’AFC). Questi importi sono determinanti – come precisato – anche per il calcolo dell’IVA.

Se al personale viene trattenuto sul salario un importo per il vitto, equivalente almeno alle quote previste dal promemoria N2/2007, non occorre alcuna dichiarazione nel certificato di salario.

Considerando quanto precede, per quanto riguarda il vitto del personale in aziende della ristorazione si applicano le regole specificate alle cifre 2.2.3.2–2.2.3.3.