1.1.2.2 Applicazione della regola del 70/30 % in caso di prestazioni riunite in un insieme o di combinazioni di prestazioni

Info IVA per settore 09 · Trasporti

In vigore · Stato dal 22 dicembre 2021

AFC · Info IVA settore 09 · n. 1.1.2.2 · Italiano

(art. 19 cpv. 2 LIVA e art. 32 OIVA)
 
Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono offerte come combinazione a una controprestazione complessiva (prezzo forfetario o complessivo) possono essere trattate come la prestazione preponderante se quest’ultima rappresenta almeno il 70 % della controprestazione complessiva (art. 19 cpv. 2 LIVA).

La regola del 70/30 % può essere applicata sia per determinare il luogo della prestazione (art. 32 OIVA) sia per determinare l’aliquota d’imposta (art. 19 cpv. 2 LIVA).

Se esegue una pluralità di prestazioni e tali prestazioni sono effettuate parzialmente sul territorio svizzero e parzialmente all’estero, per applicare la regola del 70/30 % il contribuente ha quindi diverse alternative:

a)

applicare la regola del 70/30 % soltanto alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dunque per determinare l’aliquota d’imposta applicabile;

b)

applicare la regola del 70/30 % soltanto per determinare il luogo;

c)

applicare la regola del 70/30 % sia per determinare il luogo sia per fissare l’aliquota d’imposta.

Se, nel caso delle combinazioni di prestazioni, le prestazioni eseguite all’estero rappresentano almeno il 70 % in termini di valore, quando si applica la regola del 70/30 % anche le prestazioni eseguite sul territorio svizzero sono considerate eseguite all’estero.

Se, nel caso delle combinazioni di prestazioni, le prestazioni eseguite sul territorio svizzero rappresentano almeno il 70 % in termini di valore, quando si applica la regola del 70/30 % anche le prestazioni eseguite all’estero sono considerate eseguite sul territorio svizzero.

[Illustrazione: nell’originale]

Se sceglie l’alternativa di cui alla lettera c), il contribuente deve determinare per prima cosa il luogo della combinazione di prestazioni e successivamente fissare l’aliquota d’imposta applicabile.

[Illustrazione: nell’originale]

Se il contribuente applica la regola del 70/30 % per determinare il luogo della combinazione di prestazioni va sempre determinato il tragitto effettivo percorso sul territorio svizzero. Non è consentito applicare la regolamentazione forfetaria (→ cifra 1.2.3).

[Illustrazione: nell’originale]

La regola del 70/30 % non è applicabile a un’unica prestazione indipendente il cui luogo della prestazione si trovi sia all’estero sia sul territorio svizzero.

Esempio
La compagnia di taxi X con sede a Feldkirch (Austria) trasporta ogni giorno clienti dall’Austria all’aeroporto di Zurigo-Kloten. I chilometri percorsi in Svizzera rappresentano meno del 30 % della totalità dei chilometri percorsi per tratta.

Secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettera e LIVA la prestazione (viaggio in taxi) è eseguita parzialmente all’estero e parzialmente sul territorio svizzero. Si tratta tuttavia soltanto di un’unica prestazione (ossia il trasporto di persone), non di una combinazione di prestazioni. Ciò esclude quindi l’applicazione della regola del 70/30 %.

Questo vale anche quando un’impresa di trasporto incarica un’impresa terza di eseguire un trasporto di persone perché, per motivi di capacità, in quel momento non può occuparsene. Nella fattispecie si tratta di due prestazioni di trasporto singole e indipendenti, eseguite parzialmente sul territorio svizzero.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni sulla regola del 70/30 % sono desumibili dall’info IVA Oggetto dell’imposta.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.