1.3.4.2 Prestazioni della ristorazione nonché prestazioni culturali e simili eseguite nell’ambito del trasporto di persone (segnatamente con battelli) nella regione di frontiera
Info IVA per settore 09 · Trasporti
In vigore · Stato dal 30 gennaio 2026
AFC · Info IVA settore 09 · n. 1.3.4.2 · Italiano
(art. 9 LIVA)
Le prestazioni della ristorazione nonché le prestazioni culturali e simili eseguite nell’ambito del trasporto di persone nella regione di frontiera e il cui luogo della prestazione non può essere collocato chiaramente in territorio svizzero o estero, poiché la frontiera tra il territorio svizzero ed estero è varcata più volte durante il viaggio o perché il trasporto di persone è eseguito sul lago di Costanza, sono considerate eseguite nel luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività (art. 6a cpv. 1 OIVA).
Se il contribuente prova che una tale prestazione è stata eseguita all’estero, si applica il principio del luogo dell’esecuzione dell’attività secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettere c e d LIVA (art. 6a cpv. 2 OIVA).