2.4.3 Depositi doganali
Info IVA per settore 09 · Trasporti
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 09 · n. 2.4.3 · Italiano
Osservazioni preliminari
Di seguito, per deposito doganale s'intende sia un deposito franco doganale sia un deposito doganale aperto poiché entrambi sono considerati situati in territorio svizzero in relazione ai beni non sdoganati ivi immagazzinati.
Nei depositi doganali si possono custodire beni non sdoganati e non imposti.
Le prestazioni eseguite nel deposito doganale in base agli articoli 7 e 8 LIVA sono considerate effettuate in territorio svizzero. Per il prestatore possono comportare – anche se sono esenti dall’imposta – l’assoggettamento soggettivo secondo l’articolo 10 LIVA e la conseguente iscrizione nel registro dei contribuenti dell’AFC con tutti i relativi diritti e obblighi. Le imprese con sede all’estero che eseguono sul territorio svizzero unicamente prestazioni conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA sono esentate dall’assoggettamento.
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.
Suddivisioni
- 2.4.3.1 Fornitura di beni in provenienza dall’estero da un deposito doganale verso il rimanente territorio svizzero
- 2.4.3.2 Prestazioni di servizi eseguite in un deposito doganale
- 2.4.3.3 Forniture di beni verso l'estero
- 2.4.3.4 Custodia e immagazzinaggio di beni nonché locazione di locali (di immagazzinaggio) nel deposito doganale
- 2.4.3.5 Lavori eseguiti agli edifici dei depositi doganali