2.4.2 Imposizione all'importazione di diverse spedizioni con un'unica dichiarazione doganale

Info IVA per settore 09 · Trasporti

In vigore · Stato dal 30 gennaio 2026

AFC · Info IVA settore 09 · n. 2.4.2 · Italiano

I fornitori esteri iscritti nel registro svizzero dei contribuenti IVA, che vogliono imporre all’importazione diverse spedizioni con un’unica dichiarazione doganale, devono avvalersi della procedura semplificata all’importazione (dichiarazione d’adesione estero; art. 3 OIVA). In questi casi, nella dichiarazione doganale occorre menzionare come importatore il fornitore estero all’indirizzo del suo rappresentante fiscale sul territorio svizzero. In tal modo, il fornitore non è tenuto ad allestire per ogni singolo importatore una dichiarazione doganale d’importazione e può indicare l’IVA in modo esplicito nelle fatture per gli acquirenti.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni sulla procedura semplificata all’importazione (dichiarazione d’adesione estero) figurano nei moduli n. 1235/1236, disponibili sul sito Internet dell’AFC, alla cifra 2.4 e nell’info IVA Luogo della prestazione.