2.4.3.3 Forniture di beni verso l'estero

Info IVA per settore 09 · Trasporti

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA settore 09 · n. 2.4.3.3 · Italiano

Se sono forniti beni a partire dal territorio svizzero verso l’estero e nell’ambito del relativo trasporto sono depositati temporaneamente in un deposito doganale, le forniture (art. 23 cpv. 2 n. 1 e cpv. 3 LIVA) e le prestazioni di servizi ad esse connesse sono esenti dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 23 cpv. 2 n. 6 LIVA) se l’esportatore dispone della decisione d’imposizione dell’UDSC. Le stesse non soggiacciono quindi nemmeno all’imposta sull’acquisto (art. 45a LIVA)..