2.3.2 Rappresentanza diretta
Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 10 · n. 2.3.2 · Italiano
Se una persona agisce in nome e per conto di un’altra, la prestazione non è considerata eseguita dal rappresentante, bensì dal rappresentato e quindi il rappresentante non deve imporre la prestazione. Il rappresentante deve conteggiare con l’AFC solamente la sua provvigione (art. 20 cpv. 2 LIVA).
| [Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni riguardo al tema della rappresentanza diretta sono reperibili nell’info IVA “Oggetto dell’imposta”. |
Esempi:
- biglietti ferroviari, carte per più corse e abbonamenti dei trasporti pubblici venduti da agenzie di viaggi, chioschi e punti di vendita simili;
- biglietti e abbonamenti di funivie e impianti di risalita venduti da enti turistici, alberghi e punti di vendita simili;
- biglietti per concerti e spettacoli teatrali venduti da punti di prevendita come per esempio negozi di musica e banche;
- biglietti per manifestazioni sportive venduti da punti di prevendita come per esempio case editrici, banche e club di tifosi (fanclub);
- biglietti di lotterie di ogni genere (lotto, sport-toto ecc.) venduti da ristoranti, chioschi e altri punti di vendita.
| [Illustrazione: nell’originale] | Non è considerata una rappresentanza diretta bensì una cifra d’affari propria la vendita di prestazioni di servizi per le quali il rappresentante ha fatto valere la deduzione dell’imposta precedente al momento della loro acquisizione. |