2.4.1 Principio
Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 10 · n. 2.4.1 · Italiano
Se prestazioni di trasporto vengono eseguite in combinazione con altre prestazioni indipendenti per esempio in ambito formativo, culturale e sportivo (escluse dall’imposta secondo l’art. 21 cpv. 2 n. 11, 14, 14bis e 15 LIVA), le medesime vanno di principio trattate singolarmente dal profilo fiscale (art. 19 cpv. 1 LIVA) e dichiarate individualmente all’AFC. Il prestatore deve fatturare separatamente le singole prestazioni. Le indicazioni sui giustificativi (fatture, ricevute oppure biglietti) devono permettere il corretto trattamento fiscale delle varie prestazioni. Il prestatore non è autorizzato a indicare l’IVA sulle fatture per prestazioni escluse dall’imposta nell’ambito della formazione, della cultura e dello sport (art. 27 cpv. 2 LIVA), salvo che opti per la loro imposizione (art. 22 LIVA).
Una fatturazione forfetaria è ammessa se non viene fatto riferimento all’IVA e il valore delle singole prestazioni da conteggiare separatamente può essere determinato sulla scorta di idonee annotazioni.
Anche se a queste condizioni è ammessa una fatturazione forfetaria, le singole prestazioni indipendenti devono essere dichiarate individualmente all’AFC. Ciò significa che le prestazioni imponibili vanno imposte all’aliquota applicabile (aliquota normale, aliquota speciale o aliquota ridotta), mentre le prestazioni escluse dall’imposta e quelle eseguite all’estero o esenti dall’imposta non devono essere assoggettate all’IVA. Occorre tenere presente che non è ammessa la deduzione dell’imposta precedente in misura pari alle prestazioni escluse dall’imposta (→ info IVA Oggetto dell’imposta).
Se un’impresa di trasporto vende una prestazione esclusa dall’imposta eseguita da terzi riscuotendo per sé un supplemento (utile e/o parte delle spese generali), l’intera controprestazione è esclusa dall’imposta, a condizione che il supplemento non costituisca una controprestazione per un’altra prestazione imponibile dell’impresa di trasporto.
[Illustrazione: nell’originale] | Se prestazioni escluse dall’imposta e prestazioni imponibili sono fatturate forfetariamente e con menzione dell’IVA, è dovuta l’imposta indicata nella fattura, rispettivamente quella determinante (art. 27 cpv. 2 LIVA). |
Esempio
Un’impresa di trasporto pubblico offre biglietti d’ingresso a uno spettacolo teatrale in programma a Lugano; il prezzo del biglietto d’ingresso alla rappresentazione, pari a 50 franchi, non è comprensivo del biglietto ferroviario che da Airolo costa 29 franchi con l’abbonamento a metà prezzo e può essere acquistato assieme al biglietto per lo spettacolo.
In questo caso il prezzo dell’entrata al teatro va fatturato separatamente ed è escluso dall’imposta (→ cifra 2.3.3) o viene venduto in rappresentanza (→ cifra 2.3.2). La prestazione di trasporto è imponibile all’aliquota normale.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).