15.3.1 Luogo della fornitura per la vendita di un aeromobile

Info IVA per settore 11 · Traffico aereo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 11 · n. 15.3.1 · Italiano

In caso di vendita di un aeromobile è considerato luogo della fornitura:

a.

quello in cui si trova l’aeromobile al momento del trasferimento del potere di disporne economicamente o della consegna al destinatario (art. 7 cpv. 1 lett. a LIVA); oppure

b.

quello dal quale inizia il trasporto o la spedizione dell’aeromobile a destinazione dell’acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo (art. 7 cpv. 1 lett. b LIVA; esecuzione di un volo di posizionamento, cifra 1.11).

Se l’aeromobile è in libera pratica sul territorio svizzero e il luogo della fornitura si trova all’estero, il velivolo deve, secondo il diritto doganale, essere esportato prima del trasferimento all’estero (→  cifra 15.4).

Esempio 1
Il proprietario/venditore A con sede in territorio svizzero vende l’aeromobile di sua proprietà a un acquirente B o C domiciliato o avente la propria sede sul territorio svizzero o all’estero. Se la consegna fisica dell’aeromobile avviene in territorio svizzero, il luogo della fornitura si trova in territorio svizzero. La fornitura è imponibile all’aliquota normale. Un’esenzione dall’imposta è possibile se l’aeromobile viene trasportato o spedito direttamente all’estero (art. 23 cpv. 2 n. 1 LIVA) o se trovano applicazione le esenzioni dall’imposta previste dall’articolo 23 capoverso 2 numero 3 o 8 LIVA.

[Illustrazione: nell’originale]

Esempio 2
Il produttore di aerei A con fabbrica in Svizzera vende un aeromobile nuovo all’acquirente B con sede all’estero. Il contratto di acquisto prevede che l’aeromobile venga consegnato fisicamente all’acquirente all’estero. Poiché il produttore deve eseguire a tal fine un volo di posizionamento dalla fabbrica al luogo della consegna all’estero, il luogo della fornitura si trova sul territorio svizzero (art. 7 cpv. 1 lett. b LIVA). La fornitura è imponibile all’aliquota normale. Un’esenzione dall’imposta è possibile se l’aeromobile viene trasportato o spedito direttamente all’estero (art. 23 cpv. 2 n. 1 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]