15.5.2 Il locatario non è un’impresa di navigazione aerea secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA

Info IVA per settore 11 · Traffico aereo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 11 · n. 15.5.2 · Italiano

In questi casi occorre verificare se interviene l’esenzione dall’imposta secondo
l’articolo 23 capoverso 2 numero 2 LIVA. Quest’ultimo prevede che la messa a disposizione di beni per l’uso o il godimento, segnatamente la loro locazione o il loro noleggio, sia esente dall’imposta, purché i beni vengano trasportati o spediti direttamente all’estero e il destinatario della fornitura li utilizzi prevalentemente all’estero.

Per le locazioni in cui l’aeromobile rimane all’interno del perimetro definito nella cifra 16 si deve ipotizzare un utilizzo prevalente in territorio svizzero. In questi casi è ancora possibile che il locatario sia in grado di fornire la prova dell’utilizzo prevalente all’estero in base al periodo in cui l’aeromobile si trova all’estero.

In presenza di una locazione che esula dagli spazi del perimetro definito qui sopra, si può ipotizzare, considerato il chilometraggio, un utilizzo prevalente all’estero.

[Illustrazione: nell’originale]

Informazioni più dettagliate sulla prova dell’utilizzo prevalente dell’aeromobile sono disponibili nell’info IVA “Luogo della prestazione”.

La locazione sul territorio svizzero può, nel singolo caso, essere esente dall’imposta anche in virtù dell’articolo 23 capoverso 2 numero 3 LIVA (→  info IVA “Oggetto dell’imposta”).