2.3.2 In presenza di un unico destinatario
Info IVA per settore 11 · Traffico aereo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 11 · n. 2.3.2 · Italiano
Se il trasporto di beni e di persone viene effettuato per il medesimo cliente (destinatario della prestazione), l’impresa di navigazione aerea deve tenere documenti pertinenti sulla percentuale della controprestazione rappresentata rispettivamente dal trasporto di beni e di persone.
Esempio
La Costruzioni SA con sede in Italia incarica l’Elicotteri SA domiciliata sul territorio svizzero di trasportare per un mese da Samedan al cantiere i materiali da costruzione necessari per la realizzazione di uno skilift nei Grigioni. Nel contempo, l’Elicotteri SA trasporta anche i dipendenti della Costruzioni SA.
L’Elicotteri SA effettua quindi sia un trasporto di persone imponibile all’aliquota normale in territorio svizzero (art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA) sia un trasporto di merci che non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 8 cpv. 1 LIVA), avendo la Costruzioni SA la propria sede all’estero.
Se l’Elicotteri SA riesce a comprovare mediante registrazioni appropriate che il trasporto di merci rappresenta, in termini di valore, almeno il 70 % della controprestazione, può trattare la combinazione di prestazioni complessiva come eseguita all’estero, sempre che sulla fattura non sia menzionata l’imposta.
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni sulla regola del 70/30 % sono desumibili dall’info IVA “Oggetto dell’imposta”. |
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.