7.2.3 Tasse aeroportuali
Info IVA per settore 11 · Traffico aereo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 11 · n. 7.2.3 · Italiano
Le tasse aeroportuali che i gestori degli aeroporti fatturano quale controprestazione per le proprie prestazioni di servizi si considerano rese secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA nel luogo in cui il destinatario delle prestazioni ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa (principio del luogo del destinatario).
[Illustrazione: nell’originale] | Per la qualifica di ciascuna di queste prestazioni di servizi si vedano le cifre 8.2 e 9.3. |
[Illustrazione: nell’originale] | La messa a disposizione di posti di stazionamento non costituisce, nonostante la designazione come tassa nell’ordinanza sulle tasse aeroportuali, una prestazione di servizi, bensì una fornitura (→ cifra 7.1.4). |
I destinatari di prestazioni con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero che non figurano nell’ELENCO e ricevono prestazioni di servizi nell’ambito delle tasse aeroportuali da imprese con sede o domicilio all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti IVA devono versare per tali prestazioni l’imposta sull’acquisto in conformità dell’articolo 45 capoverso 1 lettera a LIVA.
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.