8.2 Prestazioni esenti dall’imposta
Info IVA per settore 11 · Traffico aereo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 11 · n. 8.2 · Italiano
Le forniture di aeromobili a imprese di navigazione aerea (vendita e locazione) secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA sono esenti dall’IVA. L’esenzione dall’imposta si applica anche alle trasformazioni, riparazioni e manutenzioni degli aeromobili che tali imprese di trasporto aereo hanno acquisito nell’ambito di una fornitura. Lo stesso dicasi per i beni incorporati e/o che si trovano negli aeromobili oppure che servono al loro funzionamento. Sono inoltre esenti dall’imposta le forniture di beni destinati al rifornimento di aeromobili nonché le prestazioni di servizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico.
[Illustrazione: nell’originale] | L’esenzione si applica alle sole prestazioni rese direttamente alle imprese di navigazione aerea autorizzate. Pertanto non è trasferibile (p. es. a imprese rifornitrici o subappaltanti). |
In virtù dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA sono esenti dall’imposta le seguenti forniture:
la fornitura di carburanti e lubrificanti;
la locazione di posti di stazionamento per la durata delle prestazioni aeroportuali;
la fornitura per la ristorazione a bordo;
la fornitura diretta all’aeromobile di stoviglie e posate monouso, carta igienica ecc.;
la fornitura di giornali e riviste distribuiti ai passeggeri all’interno dell’aeromobile;
la pulizia, lo sbrinamento e il rimorchio di aeromobili;
l’alimentazione energetica e la climatizzazione degli aeromobili.
Le prestazioni di servizi che ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA possono essere fatturate in esenzione d’imposta includono:
le prestazioni nell’ambito della sicurezza aerea e della sorveglianza dello spazio aereo;
l’assegnazione di bande orarie “Slot Coordination”;
le informazioni meteorologiche e la pianificazione di volo;
il trasporto dei passeggeri tra il cancello d’imbarco e l’aeromobile;
le tasse per le operazioni di volo fatturate dal gestore dell’aeroporto (in conformità all’art. 1 cpv. 2 dell’ordinanza sulle tasse aeroportuali) quali
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tasse di decollo e d’atterraggio;
tasse passeggeri;
tasse dall’effetto incentivante nel settore della protezione dell’ambiente;
tasse per le merci;
tasse per le prestazioni aeroportuali;
tasse di rifornimento carburanti;
la tassa (segmento PDMR), nella misura in cui quest’ultima viene fatturata a tutti i passeggeri e le compagnie di navigazione aerea (e come tale non rappresenta la controprestazione per una prestazione di assistenza concreta come p. es. alla cifra 5.3).
Non è compresa la tassa di stazionamento d’aeromobile ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettera a dell’ordinanza sulle tasse aeroportuali, trattandosi in questo caso della controprestazione per una fornitura (→ cifra 7.1.4).
[Illustrazione: nell’originale] | Se il destinatario delle prestazioni è un’impresa con sede all’estero, le summenzionate prestazioni di servizi si considerano già rese nella sede del destinatario delle prestazioni secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA, ragione per cui non è necessario procedere a una verifica dell’esenzione dall’imposta ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA. |
| [Illustrazione: nell’originale] | Le imprese di navigazione aerea ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA non devono dichiarare l’imposta sull’acquisto su tali prestazioni (art. 45a LIVA). |
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.