8.1 Campo d’applicazione

Info IVA per settore 11 · Traffico aereo

In vigore · Stato dal 26 luglio 2022

AFC · Info IVA settore 11 · n. 8.1 · Italiano

Le imprese di navigazione aerea con sede in territorio svizzero che figurano nell’ELENCO possono acquistare determinate prestazioni in esenzione d’imposta secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA.

L’AFC allestisce un elenco, che può essere consultato sul suo sito Internet, nel quale sono riportate le imprese di navigazione aerea con sede in territorio svizzero cui è stata rilasciata un’attestazione.

Nella richiesta di ammissione all’ELENCO, l’impresa di navigazione aerea con sede in territorio svizzero deve poter dimostrare che esercita il trasporto aereo a titolo commerciale (AOC dell’UFAC) e che le sue cifre d’affari provenienti dalle prestazioni di trasporto realizzate con voli internazionali prevalgono su quelle realizzate con voli interni.

Parimenti, le imprese estere di navigazione aerea per le quali è comprovato il trasporto aereo a titolo commerciale e la cui cifra d’affari realizzata con voli internazionali prevale possono acquistare prestazioni singole in esenzione d’imposta secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA a condizione che presentino un AOC, rilasciato in loro nome dall’autorità aeronautica dello Stato in cui le stesse imprese hanno la sede e valido al momento dell’acquisto della prestazione, e non sussista alcuno dei seguenti motivi di esclusione.

Le imprese di navigazione aerea svizzere ed estere che eseguono prevalentemente trasporti esclusi dall’imposta di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati (art. 21 cpv. 2 n. 7 LIVA) non soddisfano le condizioni per l’esenzione dall’imposta secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA, anche se dispongono di un AOC.

Di regola, le imprese di navigazione aerea che eseguono prestazioni di trasporto in elicotteri, dirigibili, palloni aerostatici e mezzi analoghi non soddisfano la condizione secondo cui la cifra d’affari realizzata con voli internazionali è prevalente.

Se l’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA non è applicabile, può essere presa in esame l’esenzione dall’imposta secondo l’articolo 23 capoverso 2 numeri 6–7 LIVA. Inoltre, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 8 capoverso 1 LIVA rese a imprese con sede all’estero sono considerate eseguite all’estero (→ cifra 7.2 segg.).

Le imprese estere che acquistano prestazioni gravate di IVA in territorio svizzero possono applicare, a determinate condizioni, la procedura di rimborso.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Procedura di rimborso contiene informazioni più ampie in merito.

Allo stesso modo, le imprese svizzere ed estere non obbligatoriamente assoggettate all’imposta possono rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento (art. 11 cpv. 1 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Le info IVA Imprese estere e Assoggettamento contengono informazioni più ampie in merito.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 26.07.2022; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).