13.2 Tasse turistiche di diritto pubblico
Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici
In vigore · Stato dal 1 dicembre 2024
AFC · Info IVA settore 12 · n. 13.2 · Italiano
Le tasse turistiche di diritto pubblico che ricevono gli enti turistici e le organizzazioni turistiche ad essi equiparate non sono imponibili ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera b LIVA, a condizione che
l’ente turistico o l’organizzazione turistica siano incaricati per legge dell’incasso e dell’impiego delle tasse; e
le tasse ricevute siano impiegate per lo scopo definito dalla legge.
Tuttavia, l’ottenimento di tasse di soggiorno comporta per l’ente turistico una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA).
Esempio
Un Comune riscuote, in virtù della relativa legge comunale, le tasse di soggiorno e una tassa generale di promovimento economico. Nella legge il Comune ne delega interamente l’incasso e l’utilizzo al locale ente turistico di diritto privato. Quest’ultimo utilizza il denaro nell’ambito degli scopi previsti dalla legge. L’ente turistico non deve imporre né le tasse di soggiorno né la tassa di promovimento economico.
[Illustrazione: nell’originale] | Le tasse turistiche non di diritto pubblico, stipulate in base ad accordi di diritto civile tra l’impresa alberghiera e un’organizzazione turistica, devono essere imposte dall’organizzazione turistica. L’imposizione si fonda sulla prestazione resa a questo proposito all’impresa alberghiera. Di regola, si tratterà di una prestazione pubblicitaria imponibile all’aliquota normale. |
[Illustrazione: nell’originale] | Riguardo al trattamento fiscale per le imprese alberghiere, occorre attenersi alle spiegazioni dell’info IVA concernente il settore Albergheria e ristorazione. |