13.4.1 Doni
Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 12 · n. 13.4.1 · Italiano
Sono considerati doni i pagamenti o altre liberalità (ad es. in natura o sotto forma di altre prestazioni valutabili in denaro) elargiti a prescindere da una determinata prestazione in contropartita. Non costituiscono alcuna controprestazione e di conseguenza non sono imponibili. I contributi di membri passivi o di benefattori ad associazioni o a organizzazioni di utilità pubblica sono equiparati ai doni (art. 3 lett. i n. 2 LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Sussidi e doni contiene ulteriori informazioni in merito a questo tema. |
Di principio, l’ottenimento di tali non controprestazioni non comporta una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente e non va nemmeno preso in considerazione per il calcolo di un’eventuale chiave di riduzione. Il contribuente può far valere le imposte precedenti sostenute in relazione ad attività finalizzate al conseguimento di doni (ad es. iniziative di appello alla donazione) nell’ambito dell’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente (art. 28 cpv. 1 LIVA). Se per contro i doni sono in relazione a prestazioni escluse dall’imposta, l’imposta precedente non può essere fatta valere.
[Illustrazione: nell’originale] | I doni di diritto pubblico sono considerati sussidi e comportano la riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente. |
[Illustrazione: nell’originale] | Occorre distinguere tra i doni non imponibili e i flussi di mezzi finanziari imponibili derivanti da sponsorizzazioni (→ cifra 13.4.3). |