1.3 Agenzie di viaggio

Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 12 · n. 1.3 · Italiano

Si definiscono «agenzie di viaggio» le imprese che acquistano prestazioni di viaggio per poi offrirle e effettuarle a terzi in nome proprio. In genere si tratta di tour operator (organizzatori di viaggi) e di «retailer» (rivenditori di viaggi organizzati da tour operator). In linea di massima, tali imprese agiscono in nome proprio conformemente alle loro condizioni generali.

Di regola non sono considerati agenzie di viaggio:

  • gli alberghi che offrono proprie prestazioni di alloggio unitamente a prestazioni acquistate (ad es. biglietti per gli impianti di risalita sciistici e di montagna);

  • le aziende di trasporto di persone che offrono proprie prestazioni di trasporto di persone unitamente a prestazioni acquistate (ad es. pernottamenti in albergo);

  • le piattaforme di prenotazione per prestazioni di organizzazione di eventi (ad es. visite guidate di città) e prestazioni della ristorazione (ad es. servizi di consegna);

  • le imprese e le piattaforme che effettuano prestazioni in nome e per conto di terzi (→ cifra 5);

  • le imprese che rivendono prestazioni di viaggio al proprio personale ma non a terzi;

  • i pool (ad es. di impianti sportivi e di risalita);

  • comunità tariffarie.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).