7.4 Opzione per l’imposizione dei trasporti transfrontalieri di persone
Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 12 · n. 7.4 · Italiano
Per la parte delle prestazioni di trasporto transfrontaliere effettuate sul territorio svizzero non occorre esercitare l’opzione, purché tale parte sia esente dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero conformemente agli articoli 41–43 OIVA.
Se invece non è applicabile l’esenzione dall’imposta, conformemente all’articolo 22 capoverso 1 LIVA è possibile optare per l’imposizione della parte effettuata sul territorio svizzero, esclusa dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 31 LIVA, al fine di preservare il diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).