3.2 Prestazioni di servizi in materia d’informatica
Info IVA per settore 13 · Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica
In vigore · Stato dal 23 giugno 2020
AFC · Info IVA settore 13 · n. 3.2 · Italiano
In linea di principio, una prestazione di servizi è considerata prestazione di servizi in materia d’informatica se soddisfa in modo cumulativo le condizioni seguenti:
è eseguita tramite internet o un’altra rete informatica (→ cifra 3.2.1);
è eseguita in modo automatizzato e l’intervento umano ossia da parte del prestatore è minimo (→ cifra 3.2.2);
non può essere eseguita senza tecnologie dell’informazione (→ cifra 3.2.3).
Conformemente all’articolo 10 capoverso 1 OIVA sono considerati prestazioni di servizi in materia d’informatica:
la messa a disposizione di siti Internet, il webhosting, la manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature;
la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti;
la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati;
la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi i giochi in denaro.
Secondo l’articolo 10 capoverso 2 OIVA non sono considerate prestazioni di servizi in materia d’informatica:
la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo (→ cifra 3.2.1);
le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo (→ cifra 3.2.5.3).
Il luogo delle prestazioni di servizi in materia d’informatica è determinato secondo il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA; → cifra 4).
[Illustrazione: nell’originale] | Le informazioni sull’assoggettamento dei prestatori con sede all’estero che eseguono prestazioni di servizi in materia d’informatica sul territorio svizzero sono esposte alla cifra 5. | |
Suddivisioni
- 3.2.1 Prestazioni eseguite tramite internet o un’altra rete informatica
- 3.2.2 Ampia automatizzazione e intervento umano minimo
- 3.2.3 Prestazioni che non possono essere eseguite senza tecnologie dell’informazione
- 3.2.4 Conseguenze sulle prestazioni escluse o esenti dall’imposta e sull’aliquota d’imposta
- 3.2.5 Altri esempi (elenco non esaustivo)