AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.2.3.4 · Italiano
Queste prestazioni non sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA.
a. | Da parte di un mandatario svizzero Il trattamento fiscale delle prestazioni dell’offerta effettuate da un mandatario svizzero per investimenti collettivi di capitale esteri non sottoposti alla LICol dipende dal genere della relativa prestazione. |
b. | Da parte di un mandatario estero Il trattamento fiscale delle prestazioni di distribuzione effettuate da un mandatario estero per investimenti collettivi di capitale esteri non sottoposti alla LICol dipende dal genere della relativa prestazione. Di regola dovrebbe trattarsi di una prestazione eseguita dall’estero verso l’estero e, di conseguenza, non soggetta all’imposta (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero). Se il mandante ha la sede della sua attività economica in territorio svizzero, il trattamento fiscale dipende dal genere della relativa prestazione. Se si tratta prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA, queste prestazioni di servizi soggiacciono all’imposta sull’acquisto, nella misura in cui il mandatario estero non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA. |
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).