5.5.1.2 Fatturazione forfettaria delle prestazioni eseguite
Info IVA per settore 14 · Finanza
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.5.1.2 · Italiano
Il prestatore può fatturare le singole prestazioni (di principio imponibili ed escluse dall’imposta) a un importo forfettario (controprestazione complessiva) se sono adempite le seguenti condizioni:
- non viene indicata l’IVA;
- il valore delle singole prestazioni da dichiarare separatamente (= base di calcolo dell’imposta) può essere determinato sulla scorta di adeguate registrazioni contabili.
Anche se a queste condizioni è possibile emettere una fattura forfettaria, le singole prestazioni indipendenti devono essere conteggiate individualmente con l’AFC. Ciò significa che le prestazioni imponibili vanno imposte all’aliquota applicabile (aliquota normale, speciale o ridotta), mentre le prestazioni escluse dall’imposta e quelle eseguite all’estero o esenti dall’imposta non vanno imposte.
Il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sussiste solo per la parte di cifra d’affari di principio imponibile. Non esiste nessun diritto alla deduzione dell’imposta precedente per le spese relative alle prestazioni escluse dall’imposta (art. 29 cpv. 1 LIVA).