5.5.2 Applicazione della regola del 70/30 %

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.5.2 · Italiano

(art. 19 cpv. 2 LIVA)
 
Più prestazioni indipendenti le une dalle altre, imponibili ed escluse dall’imposta che sono offerte come pacchetto di prestazioni in cambio di una controprestazione complessiva (combinazione di prestazioni) possono essere trattate come la prestazione preponderante se quest’ultima rappresenta almeno il 70 % della controprestazione complessiva (art. 19 cpv. 2 LIVA; →  cifra 2.1.2).

Nel caso di prestazioni escluse dall’imposta nel settore del mercato monetario e dei capitali ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 LIVA per le quali non si può optare per l’imposizione, la regola del 70/30 % è applicabile soltanto se

  • la combinazione di prestazioni è offerta in cambio di una controprestazione complessiva; e

  • le prestazioni escluse dall’imposta rappresentano almeno il 70 % della controprestazione complessiva.

Se viene applicata la regola del 70/30 %, l’esclusione dall’imposta vale per l’intero pacchetto di prestazioni (combinazione di prestazioni). Non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente. È pertanto necessaria una corrispondente registrazione per il calcolo dell’applicazione della regolamentazione forfettaria della deduzione dell’imposta precedente.

Se le prestazioni imponibili rappresentano il 70 % della controprestazione complessiva, la regola del 70/30 % non è per contro applicabile e un trattamento unitario non è possibile. Vale la regola di principio (→  cifra 5.5.1).

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.