5.5.1.1 Fatturazione separata delle singole prestazioni eseguite

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 giugno 2015

AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.5.1.1 · Italiano

Il prestatore deve fatturare separatamente le singole prestazioni effettuate (ossia ripartendole tra prestazioni di principio imponibili e prestazioni escluse dall’imposta) e conteggiarle individualmente con l’AFC.

Vanno imposte le prestazioni di servizi di principio imponibili. Se, in base ai principi di definizione del luogo (→  cifra 2.1.3), il luogo di una prestazione di principio imponibile si trova all’estero, le relative controprestazioni fatturate separatamente non soggiacciono all’imposta (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero).

Il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sussiste solo per la parte di cifra d’affari di principio imponibile. Non esiste nessun diritto alla deduzione dell’imposta precedente per le spese relative alle prestazioni escluse dall’imposta (art. 29 cpv. 1 LIVA).