2.1.2 Pluralità di prestazioni

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2020

AFC · Info IVA settore 14 · n. 2.1.2 · Italiano

Nel caso di una pluralità di prestazioni trovano applicazione i seguenti principi ([Illustrazione: nell’originale] maggiori informazioni nell’info IVA Oggetto dell’imposta):

a.

Prestazioni indipendenti le une dalle altre sono trattate singolarmente ai sensi dell’IVA (art. 19 cpv. 1 LIVA).

b.

Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme (combinazione di diversi beni) od offerte quale combinazione di prestazioni (combinazione di beni e prestazioni di servizi o di diverse prestazioni di servizi) possono essere trattate in modo unitario come la prestazione preponderante se sono eseguite in cambio di una controprestazione complessiva e il valore della prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 % della controprestazione complessiva (regola del 70/30 %; art. 19 cpv. 2 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Conformemente all’articolo 32 OIVA, la regola del 70/30 % prevista all’articolo 19 capoverso 2 LIVA è applicabile per determinare se il luogo della prestazione in caso di combinazioni di prestazioni si trovi in territorio svizzero o all'estero. Ciò può influire sull’assoggettamento e sull’applicazione della procedura di rimborso.

[Illustrazione: nell’originale]

Se prestazioni escluse dall’imposta per la cui imposizione non è possibile optare, sono combinate con prestazioni imponibili, la regola del 70/30 % non è applicabile se le prestazioni imponibili rappresentano un valore di almeno il 70 % della controprestazione complessiva, poiché ciò equivarrebbe a optare per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta facenti parte della combinazione. Ciò vale fra l’altro per operazioni/prestazioni escluse dall’imposta nel settore del mercato monetario e dei capitali ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 LIVA.
Se invece le prestazioni escluse dall’imposta rappresentano almeno il 70 %, la regola del 70/30 % è applicabile.

[Illustrazione: nell’originale]

Indicazioni sul trattamento fiscale di pacchetti di prestazioni sono riportate alla cifra 5.5.

c.

Le prestazioni che sono strettamente correlate sotto il profilo economico e che si intrecciano al punto da dover essere considerate come un tutto indivisibile costituiscono un’operazione economica unica e sono trattate come una prestazione complessiva (art. 19 cpv. 3 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Le singole prestazioni costituiscono un pacchetto di prestazioni che non può essere suddiviso in singoli componenti ai fini della valutazione fiscale. Si è in presenza di una prestazione complessiva quando la struttura o il carattere globale delle prestazioni correlate verrebbe annullato o modificato qualora singole prestazioni fossero sostituite con altre.

[Illustrazione: nell’originale]

Il trattamento fiscale (aliquota d’imposta, luogo della prestazione, esenzione dall’imposta) dipende dalla caratteristica determinante della prestazione complessiva, ovvero da quella prestazione che dal profilo economico è preponderante.

Se tra una singola prestazione parziale e le altre prestazioni parziali rispettivamente la prestazione complessiva trascorrono più di sei mesi, è necessario comprovare la relazione causale fra la prestazione parziale in questione e le altre prestazioni parziali rispettivamente la prestazione complessiva, altrimenti la prestazione parziale in questione va trattata fiscalmente come una prestazione indipendente.

Esempio
Se una consulenza nel settore creditizio porta alla concessione di un credito, sono escluse dall’imposta sia la controprestazione per l’attività di consulenza (prestazione parziale) sia quella per la concessione del credito (altre prestazioni parziali risp. prestazione complessiva). Se tra l’attività di consulenza (di principio imponibile) e la concessione del credito (esclusa dall’imposta) al medesimo cliente non sono trascorsi più di sei mesi, si presume che la consulenza, in quanto prestazione parziale della concessione del credito, condivida la sorte fiscale di quest’ultima (prestazione complessiva). Tuttavia, se tale termine viene superato e non è possibile comprovare la relazione causale tra le due attività, la consulenza va imposta a titolo di prestazione indipendente.

d.

Le prestazioni accessorie, quali la fornitura di imballaggi, sono trattate fiscalmente come la prestazione principale (art. 19 cpv. 4 LIVA).

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.