2.1.2 Pluralità di prestazioni
Info IVA per settore 14 · Finanza
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2020
AFC · Info IVA settore 14 · n. 2.1.2 · Italiano
Nel caso di una pluralità di prestazioni trovano applicazione i seguenti principi ([Illustrazione: nell’originale] maggiori informazioni nell’info IVA Oggetto dell’imposta):
a. | Prestazioni indipendenti le une dalle altre sono trattate singolarmente ai sensi dell’IVA (art. 19 cpv. 1 LIVA). | |
b. | Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme (combinazione di diversi beni) od offerte quale combinazione di prestazioni (combinazione di beni e prestazioni di servizi o di diverse prestazioni di servizi) possono essere trattate in modo unitario come la prestazione preponderante se sono eseguite in cambio di una controprestazione complessiva e il valore della prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 % della controprestazione complessiva (regola del 70/30 %; art. 19 cpv. 2 LIVA). | |
[Illustrazione: nell’originale] | Conformemente all’articolo 32 OIVA, la regola del 70/30 % prevista all’articolo 19 capoverso 2 LIVA è applicabile per determinare se il luogo della prestazione in caso di combinazioni di prestazioni si trovi in territorio svizzero o all'estero. Ciò può influire sull’assoggettamento e sull’applicazione della procedura di rimborso. | |
[Illustrazione: nell’originale] | Se prestazioni escluse dall’imposta per la cui imposizione non è possibile optare, sono combinate con prestazioni imponibili, la regola del 70/30 % non è applicabile se le prestazioni imponibili rappresentano un valore di almeno il 70 % della controprestazione complessiva, poiché ciò equivarrebbe a optare per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta facenti parte della combinazione. Ciò vale fra l’altro per operazioni/prestazioni escluse dall’imposta nel settore del mercato monetario e dei capitali ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 LIVA. | |
[Illustrazione: nell’originale] | Indicazioni sul trattamento fiscale di pacchetti di prestazioni sono riportate alla cifra 5.5. | |
c. | Le prestazioni che sono strettamente correlate sotto il profilo economico e che si intrecciano al punto da dover essere considerate come un tutto indivisibile costituiscono un’operazione economica unica e sono trattate come una prestazione complessiva (art. 19 cpv. 3 LIVA). | |
[Illustrazione: nell’originale] | Le singole prestazioni costituiscono un pacchetto di prestazioni che non può essere suddiviso in singoli componenti ai fini della valutazione fiscale. Si è in presenza di una prestazione complessiva quando la struttura o il carattere globale delle prestazioni correlate verrebbe annullato o modificato qualora singole prestazioni fossero sostituite con altre. | |
[Illustrazione: nell’originale] | Il trattamento fiscale (aliquota d’imposta, luogo della prestazione, esenzione dall’imposta) dipende dalla caratteristica determinante della prestazione complessiva, ovvero da quella prestazione che dal profilo economico è preponderante. | |
Se tra una singola prestazione parziale e le altre prestazioni parziali rispettivamente la prestazione complessiva trascorrono più di sei mesi, è necessario comprovare la relazione causale fra la prestazione parziale in questione e le altre prestazioni parziali rispettivamente la prestazione complessiva, altrimenti la prestazione parziale in questione va trattata fiscalmente come una prestazione indipendente. Esempio | ||
d. | Le prestazioni accessorie, quali la fornitura di imballaggi, sono trattate fiscalmente come la prestazione principale (art. 19 cpv. 4 LIVA). | |
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.