1.5.2 Provvigioni degli assicuratori
Info IVA per settore 16 · Assicurazioni
In vigore · Stato dal 1 luglio 2015
AFC · Info IVA settore 16 · n. 1.5.2 · Italiano
L’intermediario d‘assicurazione procura su mandato dei suoi clienti (stipulanti) i contratti d’assicurazione loro congeniali. Nella maggior parte dei casi, l’intermediario è rimunerato, sotto forma di provvigioni, per le sue prestazioni non dai suoi clienti, bensì dagli assicuratori. La mediazione di uno stipulante a un assicuratore nell’ambito di un contratto d‘intermediazione è una prestazione che rientra nell’attività tipica della professione di un intermediario, ragion per cui le provvigioni non soggiacciono all’imposta.
L’intermediario d’assicurazione che trasferisce parzialmente o interamente al suo cliente la provvigione incassata è autorizzato a portare in deduzione questo importo, a titolo di diminuzione della controprestazione, dall’onorario pattuito con il suo cliente per l’assistenza prestata. La diminuzione della controprestazione riguarda esclusivamente il rapporto di prestazione tra l’intermediario d’assicurazione e il suo cliente. Di conseguenza, l’intermediario d’assicurazione dovrà registrare questi importi nella propria contabilità in conti separati diminuzione dei ricavi suddivisi in clienti domiciliati o con sede in territorio svizzero e clienti esteri.
Se invece, in caso di contratto di mediazione, le provvigioni non sono riversate al cliente oppure gli sono versate sulla base di un altro rapporto contrattuale che non riguarda l’attività di intermediario d’assicurazione, l’intermediario d’assicurazione non può far valere nessuna diminuzione della controprestazione nei confronti del suo cliente.
Il cliente (stipulante) non deve imporre le provvigioni che gli sono riversate. Tuttavia, se l’onorario risulta imponibile (p. es. prestazione di consulenza) e il cliente ha effettuato la deduzione dell’imposta precedente, l’erogazione della provvigione va trattata quale diminuzione della controprestazione e, di conseguenza, occorre adeguare in modo corrispondente la deduzione dell’imposta precedente (art. 41 cpv. 2 LIVA).