4.3.2 Per l’assicuratore
Info IVA per settore 16 · Assicurazioni
In vigore · Stato dal 14 gennaio 2026
AFC · Info IVA settore 16 · n. 4.3.2 · Italiano
Per l’assicuratore la rivendita in proprio nome del bene danneggiato a terzi (ad es. collaboratori o commercianti) è imponibile alla corrispondente aliquota, anche se si tratta di un bene usato a suo tempo dalla parte lesa contribuente unicamente per un’attività esclusa dall’IVA e il cui acquisto non le aveva dato diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
In caso di fornitura imponibile, l’assicuratore può dedurre l’imposta precedente se sono adempite le condizioni dell’articolo 28 LIVA e se il diritto alla deduzione non è escluso secondo l’articolo 29 LIVA.
L’assicuratore che ritira, senza chiaro trasferimento d’imposta, un bene mobile accertabile nell’ambito della liquidazione di sinistri (ad es. acquisto di un veicolo accidentato da un privato) può effettuare la deduzione dell’imposta precedente fittizia secondo l’articolo 28a LIVA. Tuttavia, nel caso si tratti di pezzi da collezione la cui prima immatricolazione all’atto dell’acquisto risale ad oltre 30 anni, occorre applicare l’imposizione dei margini e la deduzione dell’imposta precedente fittizia non è ammessa (art. 24a LIVA in combinato disposto con l’art. 48a cpv. 3 lett. c OIVA; → info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta). L’importo corrisposto come risarcimento del danno non può essere utilizzato quale base di calcolo dell’imposta precedente fittizia. La base di calcolo è difatti costituita dal valore effettivo del bene al momento della sua assunzione da parte dell’assicuratore nell’ambito della liquidazione di sinistri. Nel relativo conteggio va quindi indicato quale valore residuo (corrisponde al prezzo d’acquisto) il valore effettivo del bene. La deduzione dell’imposta precedente fittizia è consentita unicamente sul valore effettivo del bene al momento della sua assunzione (art. 63 cpv. 4 OIVA). Il valore va stabilito in base a criteri economici. Ai fini fiscali, esso va calcolato in modo tale che non risultino perdite. Vanno considerati anche i costi che sorgono all’assicuratore in relazione alla rivendita. Affinché non sia gravato di eccessivi oneri (art. 80 LIVA), l’assicuratore non deve necessariamente procedere alla calcolazione per ogni singolo bene, ma può applicare valori forfetari. Una correzione della deduzione dell’imposta precedente fittizia già conteggiata va intrapresa nell’ambito della finalizzazione dell’esercizio contabile (art. 72 cpv. 1 LIVA), se la verifica in base ai citati criteri rileva che i valori forfetari applicati durante il periodo fiscale erano troppo elevati.
Se pezzi da collezione (art. 24a LIVA in combinato disposto con l’art. 48a cpv. 3 lett. c OIVA) sono ripresi nel quadro nell’ambito della liquidazione di sinistri e se una deduzione dell’imposta precedente fittizia è stata operata a torto o l’imposizione dei margini è stata applicata a torto (ad es. IVA trasferita chiaramente in occasione della vendita; → info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta), le correzioni necessarie vanno pure effettuate al più tardi nell’ambito della finalizzazione.
[Illustrazione: nell’originale] | Se nel conteggio relativo al danno non viene indicato o computato alcun valore, la deduzione dell’imposta precedente fittizia non è ammessa. |
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Deduzione dell’imposta precedente e l’info IVA concernente il settore Veicoli a motore contengono ulteriori informazioni riguardo alla deduzione dell’imposta precedente fittizia. |
La retrocessione (restituzione) alla parte lesa di un bene o un valore materiale assicurato mediante rimborso della prestazione d’assicurazione nel quadro della procedura inversa (ad es. quando un quadro rubato e ritrovato è offerto alla parte lesa contro rimborso della prestazione d’assicurazione) non è una fornitura imponibile. Ciò vale anche se gli altri danni subiti in occasione del medesimo sinistro rimangono coperti dall’assicurazione.